Spese straordinarie figli minorenni e maggiorenni – Quali sono e con quali modalità vanno rimborsate?

Il Tribunale di Palermo ha adottato un elenco per le spese straordinarie (extra assegno) per il mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti. In questo articolo parlerò, inoltre, del termine di prescrizione delle spese straordinarie.

È principio generale del nostro ordinamento giuridico che i genitori sono obbligati a mantenere i figli (con spese ordinarie e straordinarie) in proporzione ai propri redditi e, in generale, alle proprie disponibilità economiche (art. 316 bis c.c.). In altre parole i genitori sono obbligati a mantenere, istruire, educare e assistere i figli (art. 147 c.c.).

Spese straordinarie dopo la separazione | La distinzione tra spese straordinarie e ordinarie.

In seguito alla procedura di separazione o di divorzio dei coniugi con figli minori (o maggiorenni non economicamente indipendenti) il Tribunale stabilisce, oltre ad un mantenimento dei figli per le spese ordinarie, anche che le spese straordinarie siano ripartite tra i genitori al 50% ciascuno. Anche se non mancano pronunce con percentuali diverse per ciascun genitore in relazione al proprio reddito.

Il genitore che le sostiene ha, quindi, il diritto al rimborso pro quota.

A distinguere i costi di mantenimento dei figli in spese ordinarie e spese straordinarie è stata la giurisprudenza.

Le spese ordinarie per il mantenimento dei figli sono quelle destinate a soddisfare le esigenze quotidiane della prole, e per questo prevedibili.

La Corte di Cassazione definisce, invece, le spese straordinarie per il mantenimento dei figli quelle costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di una lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori” (Cassazione Civile n. 9372/12). Recentemente la Corte di Cassazione ha dato continuità alla propria interpretazione sulla distinzione tra spese straordinarie e ordinarie nel mantenimento dei figli.

La spesa straordinaria ha, quindi, il carattere dell’eccezionalità, saltuarietà, imprevedibilità, di una certa rilevanza in termini economici ed, infine, imponderabilità.

Per tali motivi le spese straordinarie non sono ricomprese nell’assegno di mantenimento periodico, solitamente a carattere mensile, corrisposto da uno o più genitori in seguito al procedimento di separazione.

Spese straordinarie figli: prescrizione per il rimborso

Il pagamento del mantenimento mensile per le spese ordinarie dei figli ha carattere alimentare e periodico, per cui il termine di prescrizione è di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento (art. 2948 c.c.; sul punto Cassazione 04 aprile 2014, n.7981).

Il diritto al rimborso pro quota delle spese straordinarie assunte nei confronti dei figli si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (prescrizione ordinaria ex art. 2496 c.c.), non essendo considerato materia di alimenti periodici. Il termine di prescrizione decorre da ogni singola spesa effettuata.

Spese straordinarie | L’elenco del Tribunale di Palermo

Proprio per evitare conflitti familiari, vari tribunali italiani hanno adottato dei protocolli che elencano analiticamente, attraverso una tabella, quelle che sono considerate spese straordinarie per il mantenimento dei figli.

In particolare il Tribunale di Palermo nel 2019 ha stilato un vero e proprio protocollo elenco delle spese straordinarie e ordinarie di mantenimento dei figli. Il vademecum ha cura di distinguere tra quelle rimborsabili pro quota al genitore che le ha sostenute anche senza preventivo assenso dell’altro genitore, da quelle rimborsabili solo se preventivamente concordate.

Elenco spese ordinarie di mantenimento dei figli:

  1. spese per l’alimentazione;
  2. spese per abbigliamento;
  3. costi utenze domestiche;
  4. spese per medicinali da banco (antibiotici, antipiretici, etc…);
  5. costi per carburante;
  6. costi ricarica telefono cellulare;
  7. denaro speso per barbiere ed estetista;
  8. versamenti per attività ludiche o ricreative (biglietto cinema, spese per feste, etc…);

Elenco spese straordinarie di mantenimento dei figli rimborsabili pro quota anche se sostenute senza preventivo accordo tra i genitori (es. mensa scolastica):

  1. Spese mediche relative a:
    1. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
    2. cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
    3. trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
    4. tickets sanitari;
    5. farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
    6. spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
  2. spese scolastiche relative a:
    1. tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
    2. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
    3. gite scolastiche senza pernottamento;
    4. trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro);
    5. spese straordinarie per mensa scolastica dei figli;
    6. costi per progetti curriculari indetti dalla scuola;
  3. spese extra-scolastiche relative a:
    1. tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
    2. spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
    3. spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;

Elenco spese straordinarie di mantenimento dei figli rimborsabili pro quota SOLO se sostenute con preventivo accordo tra i genitori:

  1. spese mediche relative a:

a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;

b) cure termali e fisioterapiche;

c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;

d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;

e) analisi cliniche;

f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;

2)  spese scolastiche relative a:

a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell’aliquota di pertinenza, in misura pari all’importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica);

b) corsi di specializzazione;

c) gite scolastiche con pernottamento;

d) corsi di recupero e lezioni private;

e) spese straordinarie alloggio universitario se la sede è diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);

3) Costi/spese extra-scolastiche relative a:

a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;

b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell’organizzazione familiare in costanza di matrimonio;

c) viaggi e vacanze;

d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell’altro genitore;

e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;

 f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;

g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.

Mancato pagamento spese straordinarie dopo la separazione. decreto ingiuntivo o precetto?

Il mancato pagamento delle spese straordinarie per i figli dopo la separazione integra di certo un inadempimento. Il coniuge che ha sostenuto le spese straordinarie per intero può ottenere, entro il termine di prescrizione, il pagamento pro quota senza necessità dell’emissione di un decreto ingiuntivo. Per il rimborso sarà sufficiente procedere con un atto di precetto, ed in caso di mancato adempimento, si potrà chiede il pignoramento dei beni del debitore.

Il coniuge che non corrisponde le spese straordinarie per i figli dopo la separazione può integrare anche la fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 570 codice penale e ciò a prescindere del decorso del termine di prescrizione.

Per chi fosse interessato ad un approfondimento, segnalo che qualche anno prima era stato adottato un simile protocollo dal Consiglio Nazionale Forense, contenente delle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli. Il protocollo del Tribunale di Palermo è, invece, consultabile nel file allegato.

Avv. Giuseppe Maniglia