Mantenimento figli maggiorenni. Fino a che età va versato l’assegno?

La Cassazione, con recente sentenza del 2020 (n. 17183/2020), puntualizza fino a che età va corrisposto il mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni. La pronuncia non individua una soglia fissa di età del figlio maggiorenne (alcuni indicano un mantenimento fino a 26 anni o a 24 anni), ma tiene conto di una serie di parametri legati al titolo di studio conseguito, dell’età del figlio, alla titolarità di uno stipendio (o reddito di cittadinanza), anche attraverso un contratto a tempo determinato.

Mantenimento figli maggiorenni

L’art. 337-septies, comma 1, c.c. prevede che il giudice, valutate le circostanze, può  disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico per il loro mantenimento. Tale pronuncia avviene nei procedimenti di separazione o divorzio.

In passato già la Corte di Cassazione aveva osservato come l’accertamento del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni deve essere legato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cassazione 26 gennaio 2011, n. 1830).

La Cassazione ha puntualizzato, inoltre, come la valutazione sul diritto al mantenimento dei figli maggiorenni debba necessariamente essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei figli beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cassazione 22 giugno 2016).

L”assistenza economica protratta senza limiti potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani (definiti a volte fannulloni) ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cassazione  22 giugno 2016, n. 12952).

Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dai figli maggiorenni deve essere «compatibile con le condizioni economiche dei genitori» (Cassazione 11 aprile 2019, n. 10207).

Mantenimento figli maggiorenni. Con la convivenza cessa il diritto all’assegno.

La giurisprudenza precisa il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l’esistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne. Posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una  raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento dei figli possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).

Fino a che età occorre mantenere i figli? Situazioni che escludono il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni.

L’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni deve avere dei limiti di tempo e viene meno nelle seguenti situazioni:

  1. quando i  figli maggiorenni abbiano iniziato un’attività lavorativa, anche a tempo determinato, tale da consentir loro una concreta prospettiva d’indipendenza economica;
  2. se siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo alle normali esigenze di vita;
  3. ove abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un’attività retribuita (anche lavoro a tempo determinato);
  4. quando abbiano raggiunto un’età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
  5. quando il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d’origine (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).

MANTENIMENTO FIGLI: FINO A CHE ETà? Dalla capacità del figlio di mantenersi al principio di auto-responsabilità.

L’obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un’occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali scelte.

L’attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono comportare, se non giustificati, la perdita al diritto al mantenimento (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).

Il mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni è dovuto non solamente e non semplicemente perché manchi l’indipendenza economica del figlio maggiorenne, occorrendo evitare ogni automatismo.

Nel concetto di “indipendenza economica” la Cassazione ha ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita per consentire un’esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407).

Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego. Salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l’auto-mantenimento.

Più in generale, pertanto, una maggiore tutela meriterà il figlio che prosegua negli studi con impegno, diligenza e passione, rispetto a chi si

trascini stancamente in un percorso di “studi” inconcludente.

Riassumendo, tra le condizioni che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre:

a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali;

b) la prosecuzione di studi con impegno;

c) l’essere trascorso un lasso di tempo breve dalla conclusione degli studi alla ricerca di un lavoro;

d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso.

Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione.

Diritto al mantenimento: Onere della prova

Da quanto esposto deriva che l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio richiedente.

Ai fini  dell’accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare la mancanza di indipendenza economica e di avere curato la propria preparazione professionale e di aver cercato un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito.

Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne.

La prova del diritto all’assegno di mantenimento sarà più difficile, man mano che l’età del figlio aumenti, in ragione del principio dell’auto-responsabilità.

Mantenimento dei figli maggiorenni – L’obbligo degli alimenti.

Diverso dall’obbligo al mantenimento è l’obbligo degli alimenti, che permane al raggiungimento della maggiore età dei figlio. L’entità dell’assegno per gli alimenti viene commisurata ai bisogni primari ed essenziali per tutto il tempo in cui ciò sia necessario.

Avv. Giuseppe Maniglia